Art. 1936 del Codice Civile: “è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un obbligazione altrui.”
La fideiussione, quindi, permette al creditore di rafforzare le garanzie del debitore, infatti in caso di mancato pagamento del debito interviene il fideiussore che paga al posto del debitore principale.
La fideiussione è prestata di solito da una società finanziaria, banca, assicurazione o consorzi fidi per un prestito, un mutuo, la concessione di un bene, di un servizio, la buona risuscita di un opera, di un intervento, di una costruzione e/o di un pagamento.
Le imprese ricorrono alle fideiussioni per partecipare a gare di appalto, i costruttori usano le fideiussioni per l’acquisto di terreni e la vendita degli immobili, i locatori di immobili chiedono fideiussioni ai locatari
I beneficiari sono coloro che in caso, di mancato adempimento del debitore principale, potranno far valere l’efficacia della Fideiussione e quindi saranno garantiti dalla stessa.
La Polizza Fideiussoria ha il compito di far acquisire serenità sull’adempimento dei doveri da parte del contraente al beneficiario.
Nella Polizza Fideiussoria devono essere stabiliti a priori i principali parametri che contraddistinguono la garanzia da offrire, ovvero:
• L’oggetto
• La durata
• L’importo (di solito corrisponde all’importo massimo da garantire).
La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale.

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